Istanza di rimborso

A partire da gennaio 2026 la procedura di rimborso della Tassa Automobilistica della Regione Puglia è gestita esclusivamente in modalità telematica. I contribuenti possono trasmettere le istanze accedendo allo specifico servizio del Portale del Contribuente con credenziali SPID, CIE o TS-CNS.

Il diritto al rimborso della Tassa Automobilistica gestita dalla Regione Puglia spetta agli intestatari dei veicoli; nel caso di persone giuridiche l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante. Resta salva la possibilità di conferire mandato a un delegato, purché munito di apposita delega e documento d'identità.

Il rimborso della tassa può essere chiesto anche dagli eredi ma solo se l’evento che ha determinato il venir meno del possesso del veicolo è intervenuto quando l’intestatario era ancora in vita.

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • versamento su targa errata;
  • versamento dovuto ad altra regione;
  • doppio versamento;
  • versamento in eccesso;
  • pagamento non dovuto per un veicolo interessato da perdita di possesso*(es. a seguito di furto, vendita, demolizione del veicolo, indisponibilità per provvedimento giudiziario, ecc.);
  • pagamento non dovuto per esenzione.

* la perdita di possesso dev'essere antecedente l'inizio del periodo tributario e dev'essere stata annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Per utilizzare il servizio è necessario indicare nell'istanza i seguenti dati ed allegare la seguente documentazione:

  • i dati dell'intestatario del pagamento;
  • la targa del veicolo;
  • l'anno di imposta;
  • i dati del pagamento (IUV, importo e data);
  • l'IBAN su cui effettuare l'accredito;
  • una copia del versamento da rimborsare;
  • una copia della carta di circolazione.

Inoltre, in caso di delega alla presentazione dell'istanza e/o all'incasso, è necessario allegare il documento di delega e la carta d'identità del delegato.

Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di effettuazione del versamento.

Non sono altresì riconosciuti rimborsi parziali, relativi a periodi di mancato utilizzo o indisponibilità dei veicoli, per eventi intervenuti tra il secondo ed il dodicesimo mese del periodo tributario del veicolo interessato.

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 15,49.

Inoltre saranno rigettate tutte le istanze la cui la documentazione risulta incompleta.